LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 7-04-1998
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Il Consiglio
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ARTICOLO 25 Servizio abitativo. 1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista all'articolo 36, interventi per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare portatori di handicap e loro eventuali accompagnatori all'interno delle strutture abitative. 2. Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società , cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate: a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio; b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale. 3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale. 4. Ai portatori di handicap è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende. 5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando. 6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti ad altre nazionalità , nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 37, secondo criteri e modalità determinati dal Consiglio di Amministrazione. 7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati. 8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso. 9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario dell'attività didattica. Il Direttore dell'Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi. 10. Nei periodi di vacanza dell'attività didattica l'Azienda può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.
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