LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 7-04-1998
REGIONE VENETO

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Il Consiglio regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 25

                         Servizio abitativo.
 1.  La  Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista
all'articolo 36, interventi per l'edilizia residenziale universitaria
a norma dell'articolo  18  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,
garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere
architettoniche  e la realizzazione di appositi locali attrezzati per
ospitare  portatori  di  handicap  e  loro  eventuali  accompagnatori
all'interno delle strutture abitative.
 2.  Il  servizio  abitativo  è   gestito dall'Azienda direttamente o
mediante appalto o con convenzioni con enti, società , cooperative  o
privati.  Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere
organizzate:
a) in forma di residenze o pensionati che  consentano  agli  studenti
una agevole frequenza ai corsi di studio;
b)  in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni
di attività  collettiva di carattere culturale.
 3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso  secondo
le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.
 4.  Ai  portatori di handicap è  riservata una quota dei posti nelle
strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende.
 5. Al concorso possono partecipare  gli  iscritti  alle  Università 
fino  al  compimento  di un primo corso legale di diploma o di laurea
limitatamente al secondo anno fuori corso, purchè   in  possesso  dei
requisiti  di continuità  scolastica e degli altri requisiti indicati
nel bando.
 6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda  accedono  altresì 
gli  studenti  appartenenti  ad  altre nazionalità , nel rispetto del
limite stabilito alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  37,
secondo   criteri   e   modalità    determinati   dal   Consiglio  di
Amministrazione.
 7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme  di  facilitazione
della   residenzialità    degli   studenti   mediante   locazione   o
sub-locazione di abitazioni a canoni  sociali  ovvero  contributi  in
conto canoni, convenzioni con enti e con privati.
 8.  I  direttori  dei  collegi  esercitano  la  loro  funzione senza
rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di
alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.
 9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma,  in  armonia
con il calendario dell'attività  didattica. Il Direttore dell'Azienda
con   propria   determinazione  può   concedere  deroghe  al  vincolo
precedente per singoli casi.
 10. Nei periodi di vacanza dell'attività  didattica  l'Azienda  può 
concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche
ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 390 del 1991 Articolo 18

indice Veneto